Il bene culturale di interesse religioso
La prima vera nozione di bene culturale di interesse religioso si ha con l’articolo 19 del Testo Unico del 1999, rubricato come Beni culturali di interesse religioso, che recita:
Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive autorità. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, numero 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’aricolo 8, comma 3 della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La disposizione era profondamente innovativa, perché integrata dal necessario riferimento alle previsioni degli accordi fra Stato e Confessioni religiose, non solo quindi quella cattolica, stipulati o da stipulare nei termini di cui agli articoli 7 comma 2, e 8 comma 3, della Costituzione, nel rispetto ed alla luce del principio del libero esercizio del culto ex articolo 19 della Costituzione.
Il Codice Urbani rimodula il Testo Unico del 1999, tiene fermo il caposaldo della completa competenza dello Stato in materia e prende atto del concorrente interesse delle confessioni religiose per la tutela di una componente essenziale della loro identità e di quanto deriva da essa.