I beni culturali in ambito internazionale
Le Nazioni Unite si sono sempre mostrate molto sensibili alle tematiche culturali, costituendo fin nel lontano 1945 a Londra un istituto specializzato: lo United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, l’UNESCO.
Grazie anche all’UNESCO, la normativa internazionale si è interessata alla materia dei beni culturali ed in particolare ha preso in considerazione il problema della tutela dei beni culturali con riferimento ai conflitti armati, in ragione dei gravi rischi che essi potrebbero correre.
Due sono gli obblighi essenziali di protezione in caso di conflitto:
- L’obbligo di non utilizzare un bene culturale a fini bellici;
- L’obbligo di non attaccare i beni culturali in tempo di guerra.
Non menzionati nelle due convenzioni internazionali dell’Aja (1899-1907), essi vengono affermati con la Convenzione del 14 maggio 1954, ratificata dall’Italia con la Legge 279 del 7 febbraio 1958.
Nel 1999, sempre all’Aja, viene sottoscritto un Protocollo Aggiuntivo che approfondisce la tutela prevista dalla Convenzione del 1954, prevedendo specifiche procedure di controllo sull’applicazione dell’accordo e disposizioni in materia di responsabilità per la violazione delle sue norme. L’UNESCO poi, amministra anche altre importanti convenzioni relative ai beni culturali ovvero:
- La Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, relativa ai mezzi per impedire e vietare l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illecito dei beni culturali;
- La Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, d’ora in avanti semplicemente Convenzione UNESCO;
- La Convenzione di Parigi del 2 novembre 2001, sulla protezione del patrimonio culturale sommerso.