Beni culturali nella Comunità Europea
La Comunità Europea non ha mostrato da subito interesse verso la tematica dei «beni culturali». Si deve infatti giungere al 7 febbraio 1992, con l’adozione del Trattato di Maastricht, perché la politica culturale avesse una propria base giuridica. L’articolo 151 del citato Trattato fornisce infatti la base di un’azione intesa a incoraggiare, appoggiare e integrare l’azione degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. I principi dell’intervento della Comunità nel campo della cultura sono:
- la complementarità;
- la sussidiarietà.
Il legislatore comunitario cioè esclude la possibilità di emanare atti di armonizzazione delle disposizioni giuridiche e regolamentari dei paesi membri: le misure vengono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante la procedura di codecisione e all’unanimità in seno al Consiglio.
Gli obiettivi della Comunità nella materia possono sintetizzarsi così:
- contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali;
- evidenziare il retaggio culturale comune.
In tale ambito comincia a prendere piede anche in sede comunitaria un concetto di bene culturale che non è strettamente legato a un interesse e ad una prospettiva esclusivamente economica, con la conseguente necessità cioè di distinguere i beni dai beni culturali, da tutelare anche all’interno del principio della libera circolazione delle merci. Proprio nel quadro del funzionamento del mercato interno, la Comunità Europea predispone:
- il Regolamento numero 3911 del 9 dicembre 1992, sui limiti all’esportazione dei beni;
- la Direttiva numero 7 del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio nazionale di uno Stato membro.
Quest’ultima viene poi modificata dalla Direttiva 96/100/CE e successivamente dalla Direttiva 2001/38/CE.